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Ordinanza n. 34/07 Lipari,01/06/2007

Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.

COMUNE DI LIPARI 

PROVINCIA DI MESSINA

_______ . _______

Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza nel Comune di Lipari Istituzione di un contributo denominato “ ticket d’accesso alle sommità dei vulcani”

Allegato A

Regolamento di attuazione

Art. 1

Istituzione del contributo

1. Ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 3225 del 02/07/2002, emanata allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza del Comune di Lipari, connessa al massiccio flusso turistico, è istituito, per il periodo 15/06/2007-30/09/2007, apposito contributo denominato “ticket d’ingresso” da applicare secondo le disposizioni del presente regolamento di attuazione.  

Art. 2

 Importo del contributo

1. Il contributo definito “ticket d’ingresso” sarà pari ad un euro ( € 1,00 ) per singolo biglietto d’entrata e/o passeggero delle compagnie di navigazione e per ogni occupante di natanti privati.  

Art. 3

 Zone di applicazione del contributo

 1. Il contributo sarà applicato nell’ambito del territorio del Comune di Lipari che comprende le isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi.  

2. Il contributo è dovuto per le tratte provenienti da località non comprese nel territorio del Comune di Lipari.  

Art. 4

Soggetti passivi  

1. Il contributo è dovuto da:  

a) tutti i passeggeri delle compagnie di navigazione pubbliche o private che esercitano su tratte che hanno come destinazione i porti delle isole del Comune di Lipari;  

b) tutti i passeggeri di natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti delle isole del Comune di Lipari e nelle rade circostanti.  

2. Il ticket attestante il pagamento del contributo dovrà riportare la data del giorno di rilascio, avrà validità esclusivamente per quel giorno e dovrà essere adeguatamente obliterato.

 3. I passeggeri di natanti privati potranno utilizzare il ticket pagato per 7 giorni consecutivi dalla data del rilascio in ogni approdo e/o rada del territorio del Comune di Lipari.  

Art. 5

 Casi di esenzione o di esclusione  

1. Sono esclusi dall’applicazione del contributo:

 a) i passeggeri che dimostreranno di essere residenti nelle Eolie, compresa l’isola di Salina;  

b) i passeggeri che usufruiscono di abbonamenti acquistati per pendolarismo connesso a incombenze di lavoro;  

c) i passeggeri che usufruiscono, in virtù delle norme in vigore, delle stesse agevolazioni tariffarie previste per i residenti;

 d) i passeggeri che transitano con aliscafi o navi di linea (esclusivamente Siremar – Snav - N.G.I. – Covemar – Ustica Lines) nella tratta singola dall’isola di Salina al territorio del Comune di Lipari;

 e) i passeggeri di età inferiore ad un anno;

 f) i passeggeri delle navi crociera che non attraccano nei porti delle isole, sostano in rada e garantiscono ai propri clienti trattamento di vitto e alloggio a bordo.

 Art. 6

 Riscossione e riversamento del contributo

 1. Il contributo sarà riscosso dalle compagnie di navigazione e agenzie varie, che riverseranno lo stesso nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’emergenza entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di competenza. Ai soggetti di cui al presente comma viene riconosciuto un compenso/commissione pari al 5% delle somme riscosse, lo stesso compenso potrà essere trattenuto direttamente sui riversamenti da effettuare.

 2. Tutte le informazioni sulle modalità del riversamento da effettuare mensilmente potranno essere richieste ai seguenti numeri: fax 090/9880196 , tel. 338/4224980 – 338/4688049.

 3. Le compagnie SI.RE.MAR., SNAV e USTICA LINES, che gestiscono il servizio pubblico di trasporto, avranno facoltà di far pagare (riscuotere) il contributo:

 a) per mezzo dei propri sistemi informatici di bigliettazione, introducendo nel biglietto la voce specifica aggiuntiva denominata “ticket d’ingresso”;

 b) per mezzo di appositi ticket che potranno essere richiesti al Comune di Lipari e che dovranno essere rilasciati ai clienti in aggiunta al biglietto della tratta e/o corrispettivo del servizio. Le altre compagnie di navigazione e i titolari di concessioni, come sopra individuati, dovranno far pagare (riscuotere) il contributo per mezzo di appositi ticket che potranno essere richiesti al Comune di Lipari e che dovranno essere rilasciati ai clienti in aggiunta al biglietto della tratta e/o corrispettivo del servizio.

 4. Per il contributo dovuto da passeggeri di natanti da diporto alla riscossione potrà provvedere anche eventuale incaricato nominato dal Commissario Delegato. Lo stesso dovrà effettuare i riversamenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per l’emergenza, nel rispetto dei tempi e delle modalità sopra evidenziate per le compagnie di navigazione.  

5. I soggetti che provvedono alla riscossione sono tenuti a comunicare settimanalmente (lunedì di ogni settimana) gli importi incassati per i relativi contributi ed inviare copia della ricevuta dei versamenti effettuati. Le comunicazioni vanno inoltrate al n. di fax 090/9880196 o consegnate al protocollo generale del Comune di Lipari affinchè siano assegnate alla gestione emergenziale.  

6. Il controllo del regolare riversamento del contributo potrà essere effettuato dai corpi di polizia e di vigilanza operanti nel comprensorio, dalla Guardia di Finanza o da appositi incaricati dal Commissario delegato. Gli stessi potranno esercitare ogni forma di attività ispettiva e di verifica, anche di documentazione fiscale, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni del presente atto.

 Art. 7

 Destinazione dei proventi

1. Gli introiti realizzati a seguito dell’introduzione del “ticket d’ingresso” saranno utilizzati per:  

1. acquisto, manutenzione e funzionamento di dissalatori di acqua marina;  

2. realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di accesso ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo;  

3. acquisizione di mezzi per il pubblico soccorso;  

4. potenziamento delle strutture e dei servizi ospedalieri;  

5. realizzazione e potenziamento di opere per lo smaltimento di reflui fognari e per il miglioramento della viabilità;

6. ripristino e messa in sicurezza della piattaforma per elicotteri nell’isola di Stromboli;

7. realizzazione interventi previsti nelle finalità e negli articolati dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 3225/2002 e dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003.

 Art. 8

 Accertamento, controllo e obblighi dei comandi di bordo

 1. Il controllo del regolare pagamento del contributo sarà effettuato dai corpi di polizia e di vigilanza operanti nel comprensorio, dalla Guardia di Finanza o da appositi incaricati dal Commissario delegato. Gli stessi potranno esercitare ogni forma di attività ispettiva e di verifica, ivi compreso l’accesso ai natanti, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni del presente atto.

 2. I corpi di polizia e di vigilanza, la Guardia di Finanza ed eventuali incaricati dal Commissario Delegato provvederanno, nel caso di verifica di infrazioni che determinano reati fiscali, ad informare le autorità competenti per i provvedimenti previsti dalle norme in vigore.  

3. I comandi di bordo delle navi maggiori (iscritte nelle matricole) hanno l’obbligo, all’atto della partenza dal porto esterno al territorio del Comune di Lipari, di annotare nel giornale nautico (parte IV) il numero di passeggeri presenti a bordo.

4. I comandi di bordo delle navi minori (iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti) hanno l’obbligo, all’atto della partenza dal porto esterno al territorio del Comune di Lipari, di annotare su apposito registro, che sarà ritirato presso gli uffici del Commissario delegato, il numero dei passeggeri presenti a bordo.

 Art. 9

 Sanzioni

1). La sanzione da applicare in caso di violazione agli obblighi di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà pari, per ogni passeggero o occupante di natante privato sprovvisto di biglietto riportante il pagamento del “ticket d’ingresso” o di specifico biglietto attestante il pagamento del “ticket d’ingresso” di cui al precedente art. 6, a:  

.. € 10,00 a carico del passeggero o occupante di natante privato.

.. € 50,00 a carico dell’armatore o del comandante o del titolare della concessione di cui al precedente art. 6.

 2. La stessa sanzione sarà applicata nel caso in cui il biglietto non riporti la data del giorno di emissione.

 3. Il pagamento può essere effettuato entro 60 gg. dalla data di notificazione del verbale di contestazione con versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’emergenza nei modi e termini che saranno indicati nello stesso verbale.

 4. Qualora non abbia luogo il pagamento di cui sopra, si procederà a mezzo ingiunzione ai sensi della normativa in vigore e all’importo della sanzione si aggiungerà quello degli interessi legali e delle spese di procedura.

 Art. 10

 Poteri del Commissario delegato  

1. Ai fini del controllo dei dati relativi ai riversamenti effettuati dalle compagnie di navigazione il Commissario delegato per l’emergenza può richiedere alle stesse ogni atto e/o documento relativo ai flussi di passeggeri verso il territorio del Comune di Lipari.

 2. Il Commissario delegato ha facoltà, per esercitare i controlli ritenuti necessari, di utilizzare dati e notizie acquisiti da altri enti o uffici pubblici e privati.

 3. La mancata risposta nei termini assegnati dal Commissario Delegato per l’emergenza può comportare l’accesso ai locali e ai documenti delle compagnie di navigazione che sono tenute al riversamento delle somme, al fine di rilevare gli esatti importi delle somme di competenza.

L’accesso è autorizzato dal Commissario Delegato.

 4. Sono incaricati degli accessi e della rilevazione delle somme spettanti all’ente tutte le forza di polizia e di vigilanza ed eventuali collaboratori del Commissario Delegato.

 5. I dati richiesti vengono acquisiti in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente Ordinanza ed assumono il carattere di riservatezza ai sensi della Legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

 Art. 11

 Norme di rinvio

 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

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Nr.869 del 17 Giugno 1996
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