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Ordinanza n. 34/07 Lipari,01/06/2007

Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.

COMUNE DI LIPARI 

PROVINCIA DI MESSINA

_______ . _______

Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza nel Comune di Lipari Istituzione di un contributo denominato “ ticket d’accesso alle sommità dei vulcani”

Allegato B

 Regolamento di attuazione

 Art. 1

 Istituzione del contributo

 1. Ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 3225 del 02/07/2002, emanata allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza del Comune di Lipari, connessa al massiccio flusso turistico, è istituito, per il periodo 15/06/2007-31/10/2007 per le isole di Vulcano e Stromboli, apposito contributo denominato “ticket d’accesso alle sommità dei vulcani” da applicare secondo le disposizioni del presente regolamento di attuazione.

 Art. 2  

Importo del contributo  

1. Il contributo definito “ticket d’accesso alle sommità dei Vulcani” sarà pari a tre euro (€ 3,00) per persona che effettua attività escursionistica sulle sommità dei Vulcani.  

Art. 3  

Zone di applicazione del contributo

 1. Il contributo sarà applicato per l’accesso alle sommità dei vulcani con manifestazioni di vulcanismo e in particolare i due presenti nelle isole di Stromboli e Vulcano.  

2. Si intende per sommità dei Vulcani la zona individuata dagli appositi provvedimenti in materia.

 Art. 4  

Soggetti passivi

 1. Il contributo è dovuto da chiunque effettui attività escursionistica sulle sommità dei vulcani come sopra specificate.

 2. Il ticket attestante il pagamento del contributo dovrà riportare la data del giorno di rilascio, avrà validità esclusivamente per quel giorno e dovrà essere adeguatamente obliterato.

 Art. 5

 Casi di esenzione o di esclusione

 1. Sono esclusi dall’applicazione del contributo:

 a) le guide regolarmente autorizzate;

 b) i componenti delle forze armate e/o di polizia e/o di soccorso;

 c) gli escursionisti che dimostreranno di essere residenti nelle Eolie, compresa l’isola di Salina.

 Art. 6

 Riscossione e riversamento del contributo

 1. Il contributo sarà riscosso dalle guide autorizzate (con le quali sarà consentito l’accesso alle sommità dei Vulcani), che riverseranno lo stesso nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’emergenza entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di competenza. Ai soggetti di cui al presente comma viene riconosciuto un compenso pari al 5% delle somme riscosse, lo stesso compenso potrà essere trattenuto direttamente sui riversamenti da effettuare.

 2. Tutte le informazioni sulle modalità del riversamento da effettuare mensilmente potranno essere richieste ai seguenti numeri: fax 090/9880196 , tel. 338/4224980 – 338/4688049.  

3. Le guide autorizzate avranno facoltà di far pagare (riscuotere) il contributo per mezzo di appositi ticket che potranno essere richiesti al Comune di Lipari e che dovranno essere rilasciati ai clienti in aggiunta al costo del servizio.

 4. Il Commissario delegato avrà facoltà di istituire diverso sistema di riscossione al fine di migliorare la funzionalità e l’operatività della stessa.

 5. I soggetti che provvedono alla riscossione sono tenuti a comunicare settimanalmente (lunedì di ogni settimana) gli importi incassati per i relativi contributi. La comunicazione va effettuata al n. di fax 090/9880196 o consegnata al protocollo generale del Comune di Lipari.  

Art. 7

 Destinazione dei proventi

 1. Gli introiti realizzati a seguito dell’introduzione del “ticket d’accesso alle sommità dei vulcani” saranno utilizzati dal Comune di Lipari per:

 1 acquisto, manutenzione e funzionamento di dissalatori di acqua marina;

 2. realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e della cartellonistica di accesso ai crateri dei vulcani ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo;

 3. acquisizione di mezzi per il pubblico soccorso;

 4. potenziamento delle strutture e dei servizi ospedalieri;

 5. realizzazione e potenziamento di opere per lo smaltimento di reflui fognari e per il miglioramento della viabilità;

 6. ripristino e messa in sicurezza della piattaforma per elicotteri nell’isola di Stromboli;

 7. realizzazione interventi previsti nelle finalità e negli articolati dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 3225/2002 e dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003.

 Art. 8

 Accertamento e controllo

 1. Il controllo del regolare pagamento del contributo sarà effettuato dai corpi di polizia e di vigilanza operanti nel comprensorio, dalla Guardia di Finanza o da appositi incaricati dal Commissario delegato. Gli stessi potranno esercitare ogni forma di attività ispettiva e di verifica.

 2. I corpi di polizia e di vigilanza, la Guardia di Finanza ed eventuali incaricati dal Commissario Delegato cureranno nel caso di verifica di infrazioni che determinano reati fiscali ad informare le autorità competenti per i provvedimenti previsti dalle norme in vigore.  

Art. 9  

Sanzioni

 1. La sanzione da applicare in caso di violazione agli obblighi di cui al presente provvedimento sarà pari, salvo che il fatto non costituisca reato, per ogni persona a:  

a) € 10,00 a carico dell’escursionista

b) € 50,00 a carico della guida

 2. La stessa sanzione sarà applicata nel caso in cui il biglietto non riporti la data del giorno di emissione.

 3. Il pagamento può essere effettuato entro 60 gg. dalla data di notificazione del verbale di contestazione con versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’emergenza nei modi e termini che saranno indicati nello stesso verbale.  

4. Qualora non abbia luogo il pagamento di cui sopra, si procederà a mezzo ingiunzione ai sensi della normativa in vigore e all’importo della sanzione si aggiungerà quello degli interessi legali e delle spese di procedura.

Art. 10

 Poteri del Commissario delegato

 1. Ai fini del controllo dei dati relativi ai riversamenti effettuati il Commissario delegato per l’emergenza può richiedere ogni atto e/o documento relativo ai flussi di escursionisti verso le sommità dei Vulcani.

2. Il Commissario delegato ha facoltà, per esercitare i controlli ritenuti necessari, di utilizzare dati e notizie acquisiti da altri enti o uffici pubblici e privati.

 3. I dati richiesti vengono acquisiti in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente Ordinanza ed assumono il carattere di riservatezza ai sensi della Legge 675/96 sulla “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.  

Art. 11  

Norme di rinvio

 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

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Nr.869 del 17 Giugno 1996
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